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2025/167/SAEC-NOT/LE

Sul portale RENTRi sono stati forniti chiarimenti relativi all’iscrizione da parte dei Comuni.

In particolare le indicazioni riguardano:

  • Comuni che operano in qualità di gestori del servizio di raccolta e trasporto dei RU - link

Il Comune che svolge in economia, con proprie risorse, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (RU) non rientra tra i soggetti per i quali previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRi con profilo trasportatore. 

  • Comuni che operano in qualità gestori dei centri di raccolta - link.

I Comuni che gestiscono i centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.lgs. n. 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRi nel rispetto delle tempistiche di cui all’art. 12 del DM 59/2023.

Tali Comuni:

1.     per i rifiuti pericolosi in uscita dal centro di raccolta:

  • tengono, dal 13 febbraio 2025, il registro di carico e scarico in formato digitale e trasmettono al RENTRI i relativi dati con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;
  • emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
  • emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale e trasmettono al RENTRI i dati entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.
     

2.     per i rifiuti non pericolosi in uscita dal centro di raccolta:

  • emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
  • emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale.
     

Le fattispecie sopradescritte si applicano anche alle comunità montane e alle unioni di comuni in quanto enti locali finalizzati all’esercizio associato di funzioni e servizi, così come disciplinati dal Titolo II del D.lgs. n. 267/2000, nella misura in cui a tali enti siano attribuite le medesime funzioni dei comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani.

» 05.05.2025

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